AUTOCERTIFICAZIONE L'autocertificazione consiste in una
dichiarazione che ha lo stesso contenuto e
valore dei normali certificati.
Può essere effettuata da chiunque sia
maggiorenne a favore di tutte le Pubbliche
Amministrazioni e/o imprese che gestiscono i
Servizi Pubblici e/o privati che vi consentano.
Chi fa un'autocertificazione rende una
dichiarazione per sostituire il certificato
richiesto. Con l'autocertificazione possono
essere sostituiti in modo definitivo, cioè senza
aver bisogno di presentare in un secondo tempo
il certificato vero e proprio, i seguenti
certificati:
• Data e luogo di nascita
• Residenza
• Cittadinanza
• Godimento diritti politici
• Stato di celibe/nubile
• Coniugato/a
• Vedovo/a
• Stato di famiglia
• Esistenza in vita
• Nascita del figlio
• Decesso del coniuge o del genitore
• Posizione agli effetti degli obblighi militari
• Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle
pubbliche amministrazioni
• Titolo di studio o qualifica professionale
• Esami sostenuti
• Titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica
• Situazione reddituale o economica
• Assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto
• Possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi ato presente
nell'archivio anagrafe tributaria e inerente
all'interessato
• Stato di disoccupazione
• Qualità di pensionato e categoria di pensione
• Qualità di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
• Iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo
• Di non aver riportato condanne penali
• Qualità di vivenza a carico
• Tutti i dati relativi a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
Si ricorda che in base alle vigenti disposizioni
di legge le Pubbliche Amministrazioni non
possono richiedere i documenti attestanti stati,
fatti o qualità di cui siano già in possesso.
La validità dell'autocertificazione è uguale a
quella dei certificati che sostituisce.
Le firme sulle autocertificazioni non si
autenticano, pertanto le stesse non sono
soggette alla riscossione di nessun diritto.
La mancata accettazione da parte di Pubbliche
Amministrazioni o gestori di pubblici servizi di
autocertificazioni costituisce violazione di
dovere d'ufficio.
Le stesse regole valgono per le dichiarazioni
sostitutive di atto notorio con la differenza
che, a queste ultime, se inviate per posta o
mediante altro mezzo telematico (fax) o
informatico (e-mail) deve essere allegata la
fotocopia della carta d'identità valida.
MODULI E MODELLI
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